Perché esiste questo documento
La genealogia si occupa dei morti, ma inevitabilmente incontra i vivi. Un albero che risale a otto generazioni contiene, alle sue estremità, persone che sono qui oggi: figli, nipoti, cugini che non hanno chiesto di essere documentati e che spesso ignorano di esserlo.
Una persona defunta da due secoli non ha una reputazione da difendere né una vita privata da tutelare. Una persona vivente sì. Questo documento stabilisce come il servizio tiene conto della differenza.
1. Chi è considerato vivente
In assenza di un atto di morte registrato, il programma presume vivente:
- chi è nato da meno di cento anni;
- chi non ha una data di nascita nota, ma i cui genitori risultano nati da meno di centocinquanta anni;
- chi non ha date proprie ma discende da persone recenti secondo criteri anagrafici prudenziali.
La presunzione è deliberatamente prudente: in caso di dubbio la persona è trattata come vivente, perché l'errore in questa direzione non danneggia nessuno, mentre l'errore opposto sì.
2. Che cosa fa il programma automaticamente
Per le persone presumibilmente viventi:
- i dati non sono visibili agli utenti diversi dal proprietario dell'archivio: al loro posto i dati vengono oscurati: nome, date, luoghi ed eventi risultano non visualizzabili;
- le date, i luoghi e gli eventi sono oscurati e sostituiti dalla dicitura «non visualizzabile»;
- i legami familiari non sono esposti: l'indicazione dei genitori non compare per le persone protette, perché rivelerebbe la famiglia d'origine;
- la condivisione di un ramo non rimuove queste protezioni: chi riceve l'accesso vede l'albero, non le persone vive che vi compaiono.
Queste protezioni sono attive per impostazione predefinita e non richiedono alcuna configurazione da parte dell'utente.
3. Che cosa il programma non può fare
Le protezioni automatiche agiscono sulla visibilità, non sul contenuto.
Il proprietario di un archivio vede sempre tutto ciò che vi ha inserito, e l'amministratore del servizio può accedervi per necessità di gestione. Inoltre i campi di testo libero — note e biografie — possono contenere qualunque cosa: il programma non è in grado di valutarne l'opportunità.
La responsabilità di ciò che si inserisce resta di chi lo inserisce.
4. Regole per chi costruisce un archivio
Queste regole si ispirano ai principi che le grandi enciclopedie collaborative applicano alle biografie di persone viventi, adattati alla ricerca genealogica.
4.1 Verificabilità
Registra ciò che puoi documentare. Quando inserisci un'informazione su una persona vivente, indica la fonte. Le supposizioni, le ricostruzioni e le ipotesi vanno dichiarate come tali, non presentate come fatti.
4.2 Pertinenza
Un archivio genealogico documenta nascite, unioni, discendenze e morti. Non è il luogo per registrare vicende personali, condizioni di salute, situazioni economiche, procedimenti giudiziari o giudizi sulla condotta di una persona vivente.
Per le persone che non sono personaggi pubblici, evita ogni dettaglio non necessario alla ricostruzione della discendenza: indirizzi, recapiti, professione, situazione familiare corrente.
4.3 Dati particolari
Non inserire, riferiti a persone viventi, dati relativi a origine etnica, convinzioni religiose o politiche, appartenenza sindacale, stato di salute, vita sessuale o vicende giudiziarie.
Un'avvertenza specifica sui registri parrocchiali: un atto di battesimo rivela l'appartenenza religiosa. Per una persona defunta da secoli è un dato storico; per una persona vivente è un dato particolare, tutelato dall'articolo 9 del Regolamento europeo. Trattalo con la cautela che merita.
4.4 Rimozione immediata
Qualunque informazione controversa riferita a una persona vivente e priva di fonte va rimossa senza attendere una verifica. In caso di dubbio, si toglie.
4.5 Rispetto
Scrivi di una persona vivente come scriveresti sapendo che leggerà. Prima o poi qualcuno leggerà.
5. Se sei tu la persona documentata
Se scopri che informazioni che ti riguardano compaiono in questo servizio, puoi scrivere a privacy@searchmyfamily.com.
Puoi chiedere di:
- sapere quali informazioni ti riguardano e da dove provengono;
- correggerle, se sono inesatte;
- oscurarle, rendendole invisibili a chiunque non sia il proprietario dell'archivio;
- opporti al trattamento.
Ci impegniamo a oscurare immediatamente le informazioni oggetto di una richiesta fondata, prima ancora di completare le verifiche, e a notificare la richiesta al proprietario dell'archivio.
Un limite va dichiarato con chiarezza: non possiamo modificare autonomamente l'archivio di un altro utente, salvo quando la legge lo imponga o la richiesta sia manifestamente fondata. Possiamo però rendere le informazioni invisibili e sollecitare il proprietario a intervenire.
6. Persone defunte
Le persone defunte non rientrano nell'ambito del Regolamento europeo, ma questo non significa che ogni informazione sia pubblicabile.
Gli eredi, i familiari e chi abbia un interesse proprio possono esercitare i diritti riferiti al defunto ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy italiano. Chi presenta una richiesta di questo tipo deve indicare a quale titolo agisce.
Resta fermo il principio dell'integrità delle fonti: i documenti d'archivio non vengono alterati. Le richieste che riguardano il contenuto di un atto vanno rivolte all'ente che lo conserva; possiamo intervenire sulle schede e sugli indici che ne derivano all'interno del servizio.
7. Quando le protezioni si attenuano
Le protezioni sulle persone viventi decadono quando:
- viene registrato un atto di morte documentato;
- la persona è nata da oltre cento anni e non risultano elementi contrari.
La decadenza è automatica e non richiede alcuna azione. Non esiste, per contro, alcuna procedura per rimuovere le protezioni a una persona che risulti vivente.